(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in conformita' ai principi fondamentali della legislazione statale in materia e in particolare della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) e successive modifiche e del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successive modifiche, provvede alla disciplina ed al riordino delle funzioni in materia di protezione civile nonche' all'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, ivi compresi quelli del patrimonio culturale e artistico, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, come definiti dall'art. 2. 2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, istituisce il Sistema integrato regionale di protezione civile, di seguito denominato Sistema integrato regionale, inteso come una pluralita' di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte piu' efficienti ed adeguate a tutela della collettivita' in materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti finalita': a) promuovere l'integrazione dei diversi livelli istituzionali di governo con le politiche del governo del territorio e in particolare con lo sviluppo sostenibile; b) garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorita' statali e con il sistema delle autonomie locali; c) incrementare il grado di resilienza, intesa come capacita' dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale ai sensi dell'art. 4, di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale. 3. La Regione da' attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, agli atti diretti a rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamita' naturali, adottati ai sensi dell'art. 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.