(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27
                           febbraio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione, nell'ambito delle competenze di  cui  all'art.  117,
terzo  comma,  della  Costituzione,  in   conformita'   ai   principi
fondamentali della legislazione statale in materia e  in  particolare
della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del  Servizio
nazionale  di  protezione  civile)  e  successive  modifiche  e   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n.  59  (Disposizioni  urgenti  per  il
riordino della protezione  civile),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successive  modifiche,  provvede
alla  disciplina  ed  al  riordino  delle  funzioni  in  materia   di
protezione civile nonche' all'organizzazione del sistema regionale di
protezione civile, al fine di tutelare  l'integrita'  della  vita,  i
beni, ivi compresi quelli del patrimonio culturale e  artistico,  gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamita' naturali, da catastrofi e da  altri  eventi  calamitosi,
come definiti dall'art. 2. 
  2. La Regione, ai fini di cui al comma  1,  istituisce  il  Sistema
integrato regionale  di  protezione  civile,  di  seguito  denominato
Sistema integrato regionale, inteso come una pluralita'  di  soggetti
tra loro differenti e connessi in un  sistema  operativo  flessibile,
tale da garantire le risposte piu' efficienti ed  adeguate  a  tutela
della collettivita' in  materia  di  protezione  civile  al  fine  di
realizzare, in particolare, le seguenti finalita': 
    a) promuovere l'integrazione dei diversi livelli istituzionali di
governo con le politiche del governo del territorio e in  particolare
con lo sviluppo sostenibile; 
    b)  garantire  ogni  opportuna  forma  di  coordinamento  con  le
competenti autorita' statali e con il sistema delle autonomie locali; 
    c) incrementare il grado di resilienza, intesa come capacita' dei
soggetti che costituiscono il Sistema integrato  regionale  ai  sensi
dell'art. 4, di  sopportare  un  evento  disastroso,  limitandone  le
conseguenze,  e  di  reagire  ad  esso  ripristinando  la  situazione
iniziale. 
  3. La Regione da' attuazione, nell'ambito delle proprie competenze,
agli atti diretti a rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione
e di protezione dalle calamita' naturali, adottati ai sensi dell'art.
196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.